Novità : Tachigrafi Intelligenti

Tachigrafi intelligenti. Determinazione delle specifiche tecniche. Regolamento (UE) 2016/799

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 139 del 26 Maggio scorso, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione 799/2016 con il quale la Commissione europea ha fissato le “prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione” dei nuovi tachigrafi intelligenti, previsti dal Regolamento (UE) 165/2014 .

Come si ricorderà, questi nuovi tachigrafi abbinano alle consuete funzioni:

 

  • una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), che permette di registrare in automatico la posizione del veicolo, in corrispondenza:
    • del luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;
    • del luogo raggiunto ogni 3 ore di periodo complessivo di guida;
    • del luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero (art. 8 del Reg. 165/2014).

     

  • un sistema di comunicazione da remoto in base al quale gli organi di Polizia dotati di apposita apparecchiatura, possono interrogare il tachigrafo del mezzo in movimento per verificare la presenza di una delle anomalie elencate all’art.9.4 del Regolamento 165/2014 (es. il più recente tentativo di violazione della sicurezza; la guida in assenza di carta del conducente valida; l’inserimento della carta durante la guida; ecc..). Peraltro, a norma dell’art.10 quinquies della direttiva 96/53/CE, il dispositivo di diagnosi precoce dovrà trasmettere alle forze di polizia anche i dati sul peso del veicolo, forniti da un sistema di pesatura interno di bordo; 
  • un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto intelligenti.

Le specifiche tecniche dei nuovi tachigrafi sono riportate nell’allegato 1C del Regolamento 799 (composto da ben 506 pagine), che gli interessati possono prelevare dal seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0799&from=IT

Per quanto ci interessa più da vicino, evidenziamo che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (che riprende l’art.8 del Regolamento 165/2014), le nuove specifiche tecniche saranno in vigore dal 2 Marzo 2019; pertanto, tutti i veicoli pesanti immatricolati per la prima volta da quella data, dovranno montare cronotachigrafi conformi alle nuove caratteristiche definite nel citato allegato 1 C.

Tra le altre scadenze riportate nel Regolamento 165/2014, ricordiamo che:

  • gli Stati membri dovranno dotare le forze di Polizia di apparecchiature in grado di dialogare da remoto con i nuovi tachigrafi, dopo 15 anni dall’entrata in vigore dei nuovi tachigrafi (quindi, solo dal Marzo 2034!). Nel frattempo, ogni Stato potrà decidere se e quando dotare gli organi di controllo di questa strumentazione (art.9.2); 
  • trascorsi 15 anni dall’obbligo di montare i tachigrafi intelligenti sui mezzi di nuova immatricolazione, i veicoli non obbligati utilizzati in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, andranno comunque dotati dei predetti tachigrafi (art.3.4).

In ultimo, evidenziamo che il Regolamento in esame ha ripristinato, a tempo indeterminato, l’autorizzazione all’impiego di un adattatore sui veicoli leggeri (cat. N1, di massa fino a 3,5 ton) immatricolati dopo il 1 Maggio 2006, nel caso debbano montare il tachigrafo digitale; circostanza, questa, che si verifica quando la massa complessiva di questi mezzi finisca con il superare le 3,5 ton, a seguito dell’agganciamento di un rimorchio o di un semirimorchio. Le disposizioni sul montaggio dell’adattatore sono contenute nell’appendice 16 dell’allegato 1C del Regolamento, e sono già in vigore dal 2 Marzo u.s.

Fonte: Fai Veneto