Riforma dell’Autotrasporto : Eliminazione della scheda di trasporto

Con una circolare del 31 Dicembre 2014 (prot. 300/A/9221/14/108/44), la Direzione Centrale per la Polizia stradale del
Ministero dell’Interno ha fornito le prima istruzioni agli addetti ai controlli su strada sugli effetti prodotti dall’eliminazione,
dal 1 Gennaio scorso, della scheda di trasporto dovuta all’abrogazione dell’art. 7 bis del D.lgvo 286/2005 operata dall’art.1,
comma 247, lett. c) della Legge 190 del 23 Dicembre 2014.
La circolare del Ministero ha fornito le seguenti puntualizzazioni:
a) dal 1 Gennaio 2015, gli operatori di Polizia non possono più chiedere al conducente di esibire la scheda di trasporto o i
documenti ad essa equipollenti. Peraltro, la nota ha puntualizzato (qualora ce ne fosse stato bisogno) che l’eliminazione
della scheda di trasporto non ha coinvolto la documentazione che deve trovarsi sul veicolo per finalità fiscali, di sicurezza o
per altri scopi (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc..).
b) Nonostante l’abrogazione della scheda di trasporto, le sanzioni per la sua mancanza che sono state applicate
entro il 31 Dicembre scorso restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per
pagamento.
c) Ai fini dell’accertamento delle responsabilità condivise per le infrazioni al c.d.s richiamate all’art. 7, del D.lgvo 286/2005,
gli agenti potranno identificare il committente dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi sul mezzo,
così come prescritto dal comma 4 del predetto art. 7 (in materia di contratti non scritti, che non è stato
abrogato). Pertanto, in presenza di un contratto di trasporto non stipulato in forma scritta, qualora al conducente vengano
contestate le violazioni previste nella citata disposizione (eccesso di velocità – art.142 c.d.s, e inosservanza dei tempi di
guida e di riposo – art.174 c.d.s), l’assenza a bordo delle istruzioni (o la loro incompatibilità con il rispetto della norma del
c.d.s violata) continua a determinare la corresponsabilità del vettore e del committente per le predette infrazioni; inoltre, il
vettore sarà invitato a fornire le generalità del committente, con la procedura prevista all’art. 180, comma 8 del c.d.s.