Contributi agli investimenti anno 2016. Firma del decreto ministeriale

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto ministeriale n. 243 del 19 Luglio u.s, che individua le tipologie di investimenti finanziabili con le risorse a disposizione per la misura, che ammontano a 25.000.000 €.
Il decreto deve essere registrato dalla Corte dei Conti e, successivamente, verrà reso disponibile sul sito istituzionale del MIT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in Gazzetta è fondamentale, in quanto gli investimenti incentivabili sono soltanto quelli avviati in data successiva alla predetta pubblicazione, ed ultimati entro il 15 Aprile 2017 (art. 2.1 del decreto).

Infine, le modalità di presentazione delle domande e di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni agevolabili, saranno definite con un successivo decreto dirigenziale del MIT da emanarsi entro 15 gg dalla pubblicazione del decreto in commento (art. 3.2).

Fonte FAIVENETO

 

Novità : Tachigrafi Intelligenti

Tachigrafi intelligenti. Determinazione delle specifiche tecniche. Regolamento (UE) 2016/799

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 139 del 26 Maggio scorso, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione 799/2016 con il quale la Commissione europea ha fissato le “prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione” dei nuovi tachigrafi intelligenti, previsti dal Regolamento (UE) 165/2014 .

Come si ricorderà, questi nuovi tachigrafi abbinano alle consuete funzioni:

 

  • una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), che permette di registrare in automatico la posizione del veicolo, in corrispondenza:
    • del luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero;
    • del luogo raggiunto ogni 3 ore di periodo complessivo di guida;
    • del luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero (art. 8 del Reg. 165/2014).

     

  • un sistema di comunicazione da remoto in base al quale gli organi di Polizia dotati di apposita apparecchiatura, possono interrogare il tachigrafo del mezzo in movimento per verificare la presenza di una delle anomalie elencate all’art.9.4 del Regolamento 165/2014 (es. il più recente tentativo di violazione della sicurezza; la guida in assenza di carta del conducente valida; l’inserimento della carta durante la guida; ecc..). Peraltro, a norma dell’art.10 quinquies della direttiva 96/53/CE, il dispositivo di diagnosi precoce dovrà trasmettere alle forze di polizia anche i dati sul peso del veicolo, forniti da un sistema di pesatura interno di bordo; 
  • un’interfaccia per l’interazione con i sistemi di trasporto intelligenti.

Le specifiche tecniche dei nuovi tachigrafi sono riportate nell’allegato 1C del Regolamento 799 (composto da ben 506 pagine), che gli interessati possono prelevare dal seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0799&from=IT

Per quanto ci interessa più da vicino, evidenziamo che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (che riprende l’art.8 del Regolamento 165/2014), le nuove specifiche tecniche saranno in vigore dal 2 Marzo 2019; pertanto, tutti i veicoli pesanti immatricolati per la prima volta da quella data, dovranno montare cronotachigrafi conformi alle nuove caratteristiche definite nel citato allegato 1 C.

Tra le altre scadenze riportate nel Regolamento 165/2014, ricordiamo che:

  • gli Stati membri dovranno dotare le forze di Polizia di apparecchiature in grado di dialogare da remoto con i nuovi tachigrafi, dopo 15 anni dall’entrata in vigore dei nuovi tachigrafi (quindi, solo dal Marzo 2034!). Nel frattempo, ogni Stato potrà decidere se e quando dotare gli organi di controllo di questa strumentazione (art.9.2); 
  • trascorsi 15 anni dall’obbligo di montare i tachigrafi intelligenti sui mezzi di nuova immatricolazione, i veicoli non obbligati utilizzati in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione, andranno comunque dotati dei predetti tachigrafi (art.3.4).

In ultimo, evidenziamo che il Regolamento in esame ha ripristinato, a tempo indeterminato, l’autorizzazione all’impiego di un adattatore sui veicoli leggeri (cat. N1, di massa fino a 3,5 ton) immatricolati dopo il 1 Maggio 2006, nel caso debbano montare il tachigrafo digitale; circostanza, questa, che si verifica quando la massa complessiva di questi mezzi finisca con il superare le 3,5 ton, a seguito dell’agganciamento di un rimorchio o di un semirimorchio. Le disposizioni sul montaggio dell’adattatore sono contenute nell’appendice 16 dell’allegato 1C del Regolamento, e sono già in vigore dal 2 Marzo u.s.

Fonte: Fai Veneto

 

Conftrasporto : Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato nel I trimestre 2016.

Con nota prot. 37533/RU del 25 Marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel I trimestre 2016(1 Gennaio/31 Marzo 2016), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton (con l’esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore), la richiesta di rimborso delle accise andrà presentata entro il 2 Maggio 2016.

L’importo rimborsabile è pari a € 214,18609/1.000 litri di prodotto (21,418609 centesimi di € al litro).

Per quanto riguarda l’esclusione dei veicoli euro 2 o inferiore (frutto, com’è noto, della previsione contenuta nella Legge di Stabilità del 2016 – Legge 208/2015, art.1, comma 645), la circolare precisa che:

  • il soggetto che presenta la dichiarazione, attesta (con la valenza assegnata ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) che il gasolio consumato per il quale si richiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli euro 2 o inferiore;
  • fanno parte della categoria euro 0 o inferiore, i veicoli con carta di circolazione priva di riferimenti alla normativa dell’Unione Europea;
  • a titolo esemplificativo, sono invece classificabili nella categoria euro 2 o inferiore, i veicoli le cui carte di circolazione richiamino la direttiva 91/542/CEE (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del 22.1.1996 nonché la predetta direttiva 91/542, per i valori limiti di emissione fissati nella riga B (euro 2).

L’Agenzia delle dogane mette a disposizione sul proprio sito internet www.agenziadogane.gov.it (Dogane – in un click – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016”), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:

 

  • trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
  • oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), insieme alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.

Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al I trimestre di quest’anno, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2017, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate ci sarà tempo fino al 30 Giugno 2018, tenuto conto che:

  • l’art.4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (come modificato dall’art. 61, comma 1 del d.l 1/2012) stabilisce che la compensazione è possibile fino al 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito;
  • il credito, a sua volta, sorge trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che questa notifichi un provvedimento di rigetto.

Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24, è sempre il “6740”. I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazionirichieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).

Di seguito il collegamento alla nota dell’Agenzia delle Dogane.

Fonte : Fai Veneto

Nuove Visure Camerali scaricabili

Sono disponibili sul nostro sito alla sezione Servizi-Documentazione le nuove visure camerali di N.N.T. e Neosped Europa.

I nostri gentili Clienti possono Cliccare qui per visualizzare le Visure in formato pdf scaricabile e stampabile.

 

Telepass in autostrada si estende all’Europa

Dal 26 Marzo 2016 i cittadini italiani ed europei che si sono dotati di Telepass, con apparato di bordo interoperabile, potranno utilizzare il servizio anche sulle autostrade degli altri Paesi europei. Lo si legge in una nota del Ministero dei trasporti, che spiega che oggi, con provvedimento del Mit la Società Telepass è stata iscritta nell’ambito del registro elettronico dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, dopo aver superato tutte le verifiche previste dalla disciplina europea. Si tratta del primo fornitore nazionale registrato nel nostro Paese e del terzo in Europa, precisa la nota.

La registrazione ottenuta in Italia consentirà all’operatore Telepass di sviluppare il proprio servizio di pedaggiamento interoperabile a livello paneuropeo, a cominciare dai settori di pedaggio italiani, francesi, spagnoli, portoghesi e belgi per poi estendere a breve il servizio anche in Austria, Danimarca, Germania e Polonia. Il Servizio europeo di telepedaggio – spiega la nota del Mit – consentirà ai mezzi pesanti ed ai veicoli che sono opportunamente equipaggiati, di percorrere le autostrade e le strade a pedaggio continentali usufruendo di un unico contratto e di una unica unità di bordo, che permetteranno loro, similarmente a quanto oggi avviene per la telefonia cellulare, di fruire del servizio ed effettuare i relativi pagamenti indipendentemente dal Paese europeo e dall’infrastruttura stradale percorsa. Nell’apposita sezione del sito internet del Ministero è pubblicato il provvedimento che dispone l’iscrizione di Telepass nel registro. All’interno del registro dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, consultabile on-line (www.mit.gov.it/documentazione/fornitori-del-set), sono indicati i dati identificativi dell’operatore, nonché i settori di copertura del servizio.

Fonte : Ansa

Conversione in Legge del “Milleproroghe”. Dimezzamento sanzioni SISTRI

Conftrasporto informa che sulla gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio u.s è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2015, n. 21 di conversione del decreto legge n. 210/15 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd mille proroghe).

Di seguito le disposizioni che interessano il settore trasporti :

  • SISTRI (art. 8, comma 1, lett. a) – Viene prorogato fino al 31 dicembre 2016 il sistema del doppio binario, in forza del quale la tracciabilità dei rifiuti pericolosi va fatta sia con il cartaceo (cioè con il formulario di accompagnamento dei rifiuti durante il trasporto ed i registri di carico e scarico in azienda), sia con il sistema telematico (registrazione su www.sistri.it e scheda SISTRI in bianco). Di conseguenza vengono sospese per un anno le sanzioni per mancata operatività del SISTRI (dal comma 3 al comma 9 dell’art. 260 bis TU ambientale).Le sanzioni per mancata iscrizione o contribuzione al SISTRI invece (commi 1 e 2 del citato art. 260bis), sono state, in sede di modifica del decreto legge, ridotte del 50% (da 15.500 a 7.250 euro) “fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015”.Al riguardo, si fa presente che a tutt’oggi la gara per individuare il nuovo concessionario del SISTRI non è stata ancora completata. Nel frattempo un’altra modifica, approvata sempre in sede di conversione del D.L. mille proroghe, prevede che all’attuale società concessionaria (Se.le.x SpA) “sia corrisposta, a titolo di anticipazione, delle somme da versare per l’indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio … la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro per l’anno 2016”.

Fonte : Conftrasporto

Nuove disposizioni legislative in materia di circolazione stradale e di divieto di fumo. 

Con circolare dell’11 Febbraio scorso, il Ministero dell’Interno ha fatto il punto della situazione su alcune delle novità in materia di circolazione stradale intervenute negli ultimi due mesi, introdotte dalla Legge di stabilità del 2016 (Legge 208/2015) e dal d.lgs n. 6 del 12 Gennaio u.s (divieto di fumare sul veicolo in presenza di minori e di donne in stato di gravidanza).

Come si ricorderà (vedi la circolare Conftrasporto NOR15335 del 23 Dicembre 2015), tra gli interventi previsti dalla Stabilità 2016 vi è quello inserito all’art.1, comma 653, sull’obbligo per i conducenti di mezzi pesanti di esibire la documentazione relativa al trasporto internazionale in corso di svolgimento. Ebbene, su questo argomento la nota ministeriale non ha aggiunto nulla, rinviando per gli opportuni chiarimenti all’emanazione di una successiva circolare, che avverrà“dopo le necessarie intese con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Per quanto riguarda le altre disposizioni della Legge di Stabilità 2016 che impattano sul tema della circolazione stradale:

il comma 964 ha introdotto una modifica all’art. 103 del c.d.s, in materia di comunicazione al P.R.A della definitiva esportazione all’estero di un veicolo. Anche in questo caso il Ministero non ha approfondito il tema, limitandosi a preannunciare l’emanazione di specifiche disposizioni da parte dell’ACI. In ogni caso, l’inadempimento delle nuove prescrizioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 168 € a 674 € (comma 5, art. 103 c.d.s).
Il comma 597 ha ampliato la gamma di infrazioni del c.d.s accertabili da remoto (in mancanza dell’agente e senza l’obbligo di contestazione immediata), includendovi la mancanza di revisione (art. 80 c.d.s), l’assenza di copertura assicurativa (art. 193 c.d.s) e il sovraccarico (art. 167 c.d.s). Tuttavia, la disposizione non è ancora operativa vista l’assenza, ad oggi, di apparecchiature specificamente approvate per la rilevazione in automatico delle predette violazioni. Peraltro, la circolare ha ricordato che i commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies dell’art. 193 c.d.s permettono agli agenti di verificare la copertura r.c.a, in presenza di una diversa violazione del c.d.s accertata in automatico mediante apposite apparecchiature (dispositivi per il controllo della velocità, dell’accesso in ZTL, dell’attraversamento di incroci semaforizzati, ecc).
Sempre per quanto riguarda la copertura r.c.a, il Ministero ha ricordato i contenuti del provvedimento n. 41 del 22.12.2015 emesso dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), in base al quale nei contratti stipulati a distanza, la trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire su supporto carteceo spedito a mezzo posta oppure, se il contraente ha dato il suo assenso, tramite posta elettronica; in quest’ultimo caso, l’interessato non entra in possesso di un certificato in originale (come prescritto, invece, dall’art. 180, comma 1, lett. d del c.d.s) per cui, in occasione di un controllo su strada, egli può esibire soltanto la stampa del certificato ricevuto per e-mail. A tale riguardo, il Ministero si è riservato di fornire ulteriori istruzioni, dopo gli opportuni chiarimento con l’IVASS.

In merito, invece, al divieto di fumo all’interno dei veicoli introdotto dall’art. 24 del d.lgs n. 6 del 12 Gennaio u.s (in recepimento della direttiva 2014/40/UE), interessa il conducente e i passeggeri in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza. Le sanzioni sono quelle previste dall’art. 7 della Legge 584/1975: pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €, raddoppiata se la violazione avviene in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età fino a 12 anni. Il pagamento avviene attenendosi alle istruzioni approvate dalla Conferenza Stato – Regioni, allegate alla circolare ministeriale.

Fonte : Fai

Disponibili sul sito i nuovi documenti Durc

Nella sezione documentazione del nostro sito sono disponibili per la visione e il download i nuovi documenti DURC che certificano la Regolarità Contributiva di Neosped Europa e N.N.T.

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che  sulla base di un ‘unica richiesta attesta contestualmente la regolarità di un’impresa  per quanto concerne gli adempimenti INAIL,INPS e CASSA EDILE verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il Durc è quindi un efficace strumento di base per il contrasto alla concorrenza sleale, al lavoro abusivo e irregolare e per il sostegno della qualità della filiera produttiva, tanto da averlo inserito tra le disposizioni di 242 contratti integrativi provinciali (praticamente in tutti i settori dell’industria, artigianato e cooperative edili delle province italiane). Allo stesso modo, anche in altri settori produttivi, si guarda con crescente attenzione al documento di regolarità contributiva. Sono già quattordici i CCNL che hanno introdotto questo istituto tra le competenze degli, istituendi o istituiti, enti bilaterali, dimostrando che le stesse potenzialità positive vengono individuate in tutti i settori.

Potrete  visualizzare e scaricare i file in formato PDF alla seguente pagina :

 https://www.neosped.com/documentazione/

 

Nuove specifiche per il pagamento dei diritti doganali

 con nota del 21 Dicembre 2015 l’Agenzia delle Dogane ha informato che a partire dal 1 Febbraio p.v, il bonifico bancario diventa lo strumento ordinario per il pagamento dei diritti doganali; l’utilizzo degli assegni circolari rimane limitato a casi eccezionali, di volta in volta autorizzati dal capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane.

Con la nota prot. 8044/RU del 25 Gennaio u.s, l’Agenzia ha puntualizzato che l’assegno circolare è ancora utilizzabile quando il ricorso ad altri strumenti di pagamento viene impedito o da motivi collegati alla situazione concreta, o da ragioni tecniche o giuridiche. In particolare, la nota ha individuato (in maniera non esaustiva) una serie di casi concreti in cui “potrebbe” ricorrere la necessità di accettare il citato assegno:

 

  1. garanzia diritti doganali con A/28 (bollette di somme depositate);
  2. operazioni doganali in linea su automezzi (TIR in arrivo su traghetti o su navi ro-ro) alle frontiere terrestri e/o marittime per merci urgenti e/o deperibili, ove l’importo non sia riscuotibile tramite il POS (ad esempio, importo elevato o POS non disponibile);
  3. merci alla rinfusa su navi a carico completo (legname, cereali, mangimi, alluminio, ferro , macchinari, ecc..), ove l’importo non sia riscuotibile tramite il POS;
  4. tasse di ancoraggio non per durata e altri diritti il cui ammontare non è possibile conoscere in anticipo;
  5. saturazione del plafond disponibile sul conto di debito per operazioni non previste e non programmabili o a seguito di revisione di accertamento.

Al di fuori di questi casi, l’operatore che intende avvalersi dell’assegno circolare deve presentare un’istanza motivata al capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane che, a sua volta, in caso di rifiuto è tenuto ad indicare le modalità alternative di pagamento utilizzabili.

L’Agenzia ha inoltre ribadito che per evitare la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgvo 471/97 per l’omesso versamento dei diritti doganali (30% dell’importo non versato), l’operatore deve adoperarsi affinché l’importo dovuto venga accreditato sul conto dell’Agenzia entro il giorno di scadenza, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini (orario di cut-off) previsti dal proprio istituto di credito.

Fonte :FAI

Legge di Stabilità 2016 – disposizioni d’interesse per l’Autotrasporto – parte 2

Di seguito la seconda parte delle disposizioni che interessano il nostro settore dell’Autotrasporto a seguito dell’approvazione delle modifiche al disegno di Legge di Stabilità 2016.

 

RIORDINO DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE DELLE SPESE NON DOCUMENTATE PER LE TRASFERTE DELLE IMPRESE MINORI.
372-novies. A decorrere dal 1 gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall’articolo 66, comma 5, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento di tale importo, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

Le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le trasferte delle imprese cd minori, si articoleranno in due categorie (dalle tre precedenti):

  • trasporti effettuati oltre l’ambito comunale in cui ha sede l’impresa;
  • trasporti effettuati nel Comune dove ha sede l’impresa.

Scompare quindi la suddivisione applicata fino ad oggi tra i trasporti effettuati dall’impresa nella Regione di appartenenza e in quelle confinanti, e quelli eseguiti oltre questi ambiti. Gli importi delle deduzioni verranno decisi in seguito fermo restando che, così come avvenuto fin’ora, quello per i trasporti eseguiti in ambito comunale ammonterà al 35% della deduzione per le trasferte effettuate oltre tale ambito.

OBBLIGO DI ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE IN CORSO DI SVOLGIMENTO.
372-decies. Dopo l’articolo 46-bis, alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: « ART. 46-ter. – (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46-bis della presente legge, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice. 2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali. 3. Fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46 della presente legge, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai precedenti commi, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo, della presente legge. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

Obiettivo della disposizione è rendere più incisivi i controlli sui vettori provenienti dall’estero che, complice una formulazione non troppo chiara della normativa comunitaria, a volte vengono aggirati vanificando così anche le verifiche previste in materia di cabotaggio dall’art. 8 del Reg. 1072/2009. La disposizione approvata sanziona coloro che, durante un controllo, non siano in grado di esibire agli agenti la prova documentale del trasporto internazionale in corso di svolgimento, prevedendo:

  • in prima battuta, una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1200 e il fermo del mezzo fino a quando non venga fornita questa prova e, comunque, per non più di 60 gg;
  • in secondo luogo, se la prova non viene data o la documentazione non è stata compilata conformemente al comma 2 dell’art. 46 ter, si prevede la sanzione pecuniaria da 2.000 € a 6.000 €. Ciò, ferma restando l’applicazione degli artt 44 e 46 della Legge 298/1974 sul trasporto abusivo, ricorrendone i presupposti;
  • l’applicabilità delle sanzioni dell’art. 46, commi primo e secondo della Legge 298/1974 (sanzione amm.va da 2.065 € a 12.394 € e fermo del mezzo per 3 mesi), quando la mancanza di questa documentazione determini l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo;
  • il pagamento immediato di queste sanzioni nelle mani dell’agente accertatore. Si applica infatti il meccanismo previsto dall’art. 207 c.d.s che, in assenza di tale pagamento, prevede l’obbligo di prestare una cauzione o, in mancanza, il fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg.

Fonte : FAI