Telepass in autostrada si estende all’Europa

Dal 26 Marzo 2016 i cittadini italiani ed europei che si sono dotati di Telepass, con apparato di bordo interoperabile, potranno utilizzare il servizio anche sulle autostrade degli altri Paesi europei. Lo si legge in una nota del Ministero dei trasporti, che spiega che oggi, con provvedimento del Mit la Società Telepass è stata iscritta nell’ambito del registro elettronico dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, dopo aver superato tutte le verifiche previste dalla disciplina europea. Si tratta del primo fornitore nazionale registrato nel nostro Paese e del terzo in Europa, precisa la nota.

La registrazione ottenuta in Italia consentirà all’operatore Telepass di sviluppare il proprio servizio di pedaggiamento interoperabile a livello paneuropeo, a cominciare dai settori di pedaggio italiani, francesi, spagnoli, portoghesi e belgi per poi estendere a breve il servizio anche in Austria, Danimarca, Germania e Polonia. Il Servizio europeo di telepedaggio – spiega la nota del Mit – consentirà ai mezzi pesanti ed ai veicoli che sono opportunamente equipaggiati, di percorrere le autostrade e le strade a pedaggio continentali usufruendo di un unico contratto e di una unica unità di bordo, che permetteranno loro, similarmente a quanto oggi avviene per la telefonia cellulare, di fruire del servizio ed effettuare i relativi pagamenti indipendentemente dal Paese europeo e dall’infrastruttura stradale percorsa. Nell’apposita sezione del sito internet del Ministero è pubblicato il provvedimento che dispone l’iscrizione di Telepass nel registro. All’interno del registro dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, consultabile on-line (www.mit.gov.it/documentazione/fornitori-del-set), sono indicati i dati identificativi dell’operatore, nonché i settori di copertura del servizio.

Fonte : Ansa

Conversione in Legge del “Milleproroghe”. Dimezzamento sanzioni SISTRI

Conftrasporto informa che sulla gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio u.s è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2015, n. 21 di conversione del decreto legge n. 210/15 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd mille proroghe).

Di seguito le disposizioni che interessano il settore trasporti :

  • SISTRI (art. 8, comma 1, lett. a) – Viene prorogato fino al 31 dicembre 2016 il sistema del doppio binario, in forza del quale la tracciabilità dei rifiuti pericolosi va fatta sia con il cartaceo (cioè con il formulario di accompagnamento dei rifiuti durante il trasporto ed i registri di carico e scarico in azienda), sia con il sistema telematico (registrazione su www.sistri.it e scheda SISTRI in bianco). Di conseguenza vengono sospese per un anno le sanzioni per mancata operatività del SISTRI (dal comma 3 al comma 9 dell’art. 260 bis TU ambientale).Le sanzioni per mancata iscrizione o contribuzione al SISTRI invece (commi 1 e 2 del citato art. 260bis), sono state, in sede di modifica del decreto legge, ridotte del 50% (da 15.500 a 7.250 euro) “fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015”.Al riguardo, si fa presente che a tutt’oggi la gara per individuare il nuovo concessionario del SISTRI non è stata ancora completata. Nel frattempo un’altra modifica, approvata sempre in sede di conversione del D.L. mille proroghe, prevede che all’attuale società concessionaria (Se.le.x SpA) “sia corrisposta, a titolo di anticipazione, delle somme da versare per l’indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio … la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro per l’anno 2016”.

Fonte : Conftrasporto

Nuove disposizioni legislative in materia di circolazione stradale e di divieto di fumo. 

Con circolare dell’11 Febbraio scorso, il Ministero dell’Interno ha fatto il punto della situazione su alcune delle novità in materia di circolazione stradale intervenute negli ultimi due mesi, introdotte dalla Legge di stabilità del 2016 (Legge 208/2015) e dal d.lgs n. 6 del 12 Gennaio u.s (divieto di fumare sul veicolo in presenza di minori e di donne in stato di gravidanza).

Come si ricorderà (vedi la circolare Conftrasporto NOR15335 del 23 Dicembre 2015), tra gli interventi previsti dalla Stabilità 2016 vi è quello inserito all’art.1, comma 653, sull’obbligo per i conducenti di mezzi pesanti di esibire la documentazione relativa al trasporto internazionale in corso di svolgimento. Ebbene, su questo argomento la nota ministeriale non ha aggiunto nulla, rinviando per gli opportuni chiarimenti all’emanazione di una successiva circolare, che avverrà“dopo le necessarie intese con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Per quanto riguarda le altre disposizioni della Legge di Stabilità 2016 che impattano sul tema della circolazione stradale:

il comma 964 ha introdotto una modifica all’art. 103 del c.d.s, in materia di comunicazione al P.R.A della definitiva esportazione all’estero di un veicolo. Anche in questo caso il Ministero non ha approfondito il tema, limitandosi a preannunciare l’emanazione di specifiche disposizioni da parte dell’ACI. In ogni caso, l’inadempimento delle nuove prescrizioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 168 € a 674 € (comma 5, art. 103 c.d.s).
Il comma 597 ha ampliato la gamma di infrazioni del c.d.s accertabili da remoto (in mancanza dell’agente e senza l’obbligo di contestazione immediata), includendovi la mancanza di revisione (art. 80 c.d.s), l’assenza di copertura assicurativa (art. 193 c.d.s) e il sovraccarico (art. 167 c.d.s). Tuttavia, la disposizione non è ancora operativa vista l’assenza, ad oggi, di apparecchiature specificamente approvate per la rilevazione in automatico delle predette violazioni. Peraltro, la circolare ha ricordato che i commi 4 ter, 4 quater e 4 quinquies dell’art. 193 c.d.s permettono agli agenti di verificare la copertura r.c.a, in presenza di una diversa violazione del c.d.s accertata in automatico mediante apposite apparecchiature (dispositivi per il controllo della velocità, dell’accesso in ZTL, dell’attraversamento di incroci semaforizzati, ecc).
Sempre per quanto riguarda la copertura r.c.a, il Ministero ha ricordato i contenuti del provvedimento n. 41 del 22.12.2015 emesso dall’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), in base al quale nei contratti stipulati a distanza, la trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire su supporto carteceo spedito a mezzo posta oppure, se il contraente ha dato il suo assenso, tramite posta elettronica; in quest’ultimo caso, l’interessato non entra in possesso di un certificato in originale (come prescritto, invece, dall’art. 180, comma 1, lett. d del c.d.s) per cui, in occasione di un controllo su strada, egli può esibire soltanto la stampa del certificato ricevuto per e-mail. A tale riguardo, il Ministero si è riservato di fornire ulteriori istruzioni, dopo gli opportuni chiarimento con l’IVASS.

In merito, invece, al divieto di fumo all’interno dei veicoli introdotto dall’art. 24 del d.lgs n. 6 del 12 Gennaio u.s (in recepimento della direttiva 2014/40/UE), interessa il conducente e i passeggeri in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza. Le sanzioni sono quelle previste dall’art. 7 della Legge 584/1975: pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €, raddoppiata se la violazione avviene in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età fino a 12 anni. Il pagamento avviene attenendosi alle istruzioni approvate dalla Conferenza Stato – Regioni, allegate alla circolare ministeriale.

Fonte : Fai

Disponibili sul sito i nuovi documenti Durc

Nella sezione documentazione del nostro sito sono disponibili per la visione e il download i nuovi documenti DURC che certificano la Regolarità Contributiva di Neosped Europa e N.N.T.

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che  sulla base di un ‘unica richiesta attesta contestualmente la regolarità di un’impresa  per quanto concerne gli adempimenti INAIL,INPS e CASSA EDILE verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il Durc è quindi un efficace strumento di base per il contrasto alla concorrenza sleale, al lavoro abusivo e irregolare e per il sostegno della qualità della filiera produttiva, tanto da averlo inserito tra le disposizioni di 242 contratti integrativi provinciali (praticamente in tutti i settori dell’industria, artigianato e cooperative edili delle province italiane). Allo stesso modo, anche in altri settori produttivi, si guarda con crescente attenzione al documento di regolarità contributiva. Sono già quattordici i CCNL che hanno introdotto questo istituto tra le competenze degli, istituendi o istituiti, enti bilaterali, dimostrando che le stesse potenzialità positive vengono individuate in tutti i settori.

Potrete  visualizzare e scaricare i file in formato PDF alla seguente pagina :

 https://www.neosped.com/documentazione/

 

Nuove specifiche per il pagamento dei diritti doganali

 con nota del 21 Dicembre 2015 l’Agenzia delle Dogane ha informato che a partire dal 1 Febbraio p.v, il bonifico bancario diventa lo strumento ordinario per il pagamento dei diritti doganali; l’utilizzo degli assegni circolari rimane limitato a casi eccezionali, di volta in volta autorizzati dal capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane.

Con la nota prot. 8044/RU del 25 Gennaio u.s, l’Agenzia ha puntualizzato che l’assegno circolare è ancora utilizzabile quando il ricorso ad altri strumenti di pagamento viene impedito o da motivi collegati alla situazione concreta, o da ragioni tecniche o giuridiche. In particolare, la nota ha individuato (in maniera non esaustiva) una serie di casi concreti in cui “potrebbe” ricorrere la necessità di accettare il citato assegno:

 

  1. garanzia diritti doganali con A/28 (bollette di somme depositate);
  2. operazioni doganali in linea su automezzi (TIR in arrivo su traghetti o su navi ro-ro) alle frontiere terrestri e/o marittime per merci urgenti e/o deperibili, ove l’importo non sia riscuotibile tramite il POS (ad esempio, importo elevato o POS non disponibile);
  3. merci alla rinfusa su navi a carico completo (legname, cereali, mangimi, alluminio, ferro , macchinari, ecc..), ove l’importo non sia riscuotibile tramite il POS;
  4. tasse di ancoraggio non per durata e altri diritti il cui ammontare non è possibile conoscere in anticipo;
  5. saturazione del plafond disponibile sul conto di debito per operazioni non previste e non programmabili o a seguito di revisione di accertamento.

Al di fuori di questi casi, l’operatore che intende avvalersi dell’assegno circolare deve presentare un’istanza motivata al capo Area gestione Tributi – Ricevitore dell’Ufficio delle dogane che, a sua volta, in caso di rifiuto è tenuto ad indicare le modalità alternative di pagamento utilizzabili.

L’Agenzia ha inoltre ribadito che per evitare la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgvo 471/97 per l’omesso versamento dei diritti doganali (30% dell’importo non versato), l’operatore deve adoperarsi affinché l’importo dovuto venga accreditato sul conto dell’Agenzia entro il giorno di scadenza, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini (orario di cut-off) previsti dal proprio istituto di credito.

Fonte :FAI

Legge di Stabilità 2016 – disposizioni d’interesse per l’Autotrasporto – parte 2

Di seguito la seconda parte delle disposizioni che interessano il nostro settore dell’Autotrasporto a seguito dell’approvazione delle modifiche al disegno di Legge di Stabilità 2016.

 

RIORDINO DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE DELLE SPESE NON DOCUMENTATE PER LE TRASFERTE DELLE IMPRESE MINORI.
372-novies. A decorrere dal 1 gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall’articolo 66, comma 5, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35 per cento di tale importo, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

Le deduzioni forfettarie delle spese non documentate per le trasferte delle imprese cd minori, si articoleranno in due categorie (dalle tre precedenti):

  • trasporti effettuati oltre l’ambito comunale in cui ha sede l’impresa;
  • trasporti effettuati nel Comune dove ha sede l’impresa.

Scompare quindi la suddivisione applicata fino ad oggi tra i trasporti effettuati dall’impresa nella Regione di appartenenza e in quelle confinanti, e quelli eseguiti oltre questi ambiti. Gli importi delle deduzioni verranno decisi in seguito fermo restando che, così come avvenuto fin’ora, quello per i trasporti eseguiti in ambito comunale ammonterà al 35% della deduzione per le trasferte effettuate oltre tale ambito.

OBBLIGO DI ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE IN CORSO DI SVOLGIMENTO.
372-decies. Dopo l’articolo 46-bis, alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: « ART. 46-ter. – (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46-bis della presente legge, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice. 2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali. 3. Fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46 della presente legge, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai precedenti commi, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo, della presente legge. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

Obiettivo della disposizione è rendere più incisivi i controlli sui vettori provenienti dall’estero che, complice una formulazione non troppo chiara della normativa comunitaria, a volte vengono aggirati vanificando così anche le verifiche previste in materia di cabotaggio dall’art. 8 del Reg. 1072/2009. La disposizione approvata sanziona coloro che, durante un controllo, non siano in grado di esibire agli agenti la prova documentale del trasporto internazionale in corso di svolgimento, prevedendo:

  • in prima battuta, una sanzione pecuniaria da € 400 a € 1200 e il fermo del mezzo fino a quando non venga fornita questa prova e, comunque, per non più di 60 gg;
  • in secondo luogo, se la prova non viene data o la documentazione non è stata compilata conformemente al comma 2 dell’art. 46 ter, si prevede la sanzione pecuniaria da 2.000 € a 6.000 €. Ciò, ferma restando l’applicazione degli artt 44 e 46 della Legge 298/1974 sul trasporto abusivo, ricorrendone i presupposti;
  • l’applicabilità delle sanzioni dell’art. 46, commi primo e secondo della Legge 298/1974 (sanzione amm.va da 2.065 € a 12.394 € e fermo del mezzo per 3 mesi), quando la mancanza di questa documentazione determini l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale oggetto del controllo;
  • il pagamento immediato di queste sanzioni nelle mani dell’agente accertatore. Si applica infatti il meccanismo previsto dall’art. 207 c.d.s che, in assenza di tale pagamento, prevede l’obbligo di prestare una cauzione o, in mancanza, il fermo del mezzo fino ad un massimo di 60 gg.

Fonte : FAI

Legge di Stabilità 2016 – disposizioni d’interesse per l’Autotrasporto – parte 1

La Camera dei Deputati ha approvato le modifiche al disegno di Legge di Stabilità 2016 introdotte durante questo passaggio parlamentare. Il d.d.l (che consiste in u n unico articolo formato da 556 commi) torna ora al Senato che, prevedibilmente, non interverrà sul testo per cui, fatti salvi imprevisti dell’ultimo momento, le norme possono considerarsi definitive.

Nel passaggio alla Camera sono state introdotte importanti disposizioni che interessano da vicino la nostra categoria, in attuazione dei contenuti del verbale di accordo siglato dalle principali associazioni del settore con il Governo lo scorso 5 Novembre.

A questo proposito, ci sembra opportuno segnalare l’intervento dell’On.le Maurizio Lupi, grazie al quale è stato ritirato un emendamento dei relatori che intendeva formalizzare l’estensione all’intero comparto dell’autotrasporto (al di là, quindi, dello svolgimento di un servizio regolato, come recita la normativa attuale), del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti.

Riportiamo di seguito il testo di queste norme con un breve commento, rinviando per gli approfondimenti all’emanazione dei decreti attuativi e delle circolari esplicative delle amministrazioni coinvolte.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE ACCISE SUL GASOLIO – ELIMINAZIONE DEL BENEFICIO PER I VEICOLI DI CATEGORIA ECOLOGICA EURO 2 O INFERIORI.
E’ stata scongiurata la volontà iniziale del Governo, di eliminare la misura del rimborso delle accise sul gasolio. L’Esecutivo ha infatti recepito il primo punto del verbale di accordo del 5 Novembre u.s, per cui il beneficio è stato mantenuto con l’esclusione, tuttavia, dal 2016 dei consumi di gasolio effettuati su veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Questo è il testo della norma:
“372-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all’attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro dal 2016 al 2020, in 80 milioni per l’anno 2021 e in 40 milioni per l’anno 2022. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall’attuazione della misura di cui al periodo precedente. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l’Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica il valore dello scostamento al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372-septies, 372-octies, 372-undecies, 372-duodecies, 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. “

Da evidenziare che ai sensi del successivo comma 372 ter, gli eventuali maggiori risparmi di spesa saranno assegnati:

     

    • fino al 15 per cento a interventi per favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell’autotrasporto di merci su strada.;
    • fino all’85% al Fondo destinato all’acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al Trasporto Pubblico locale e regionale.

    RIATTIVAZIONE DELLA SEZIONE SPECIALE PER L’AUTOTRASPORTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI.
    372-septies. Per consentire l’operatività della sezione speciale per l’autotrasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l’anno 2016 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

    Come avevamo preannunciato qualche giorno fa (vedi la nota del 18 Dicembre), la norma stanzia 10 mln € per la riattivazione nel 2016 della sezione speciale autotrasporto del Fondo di Garanzia per le PMI.

    DECONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE NELLA MISURA DELL’80%, PER GLI AUTISTI UTILIZZATI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI
    372-octies. A decorrere dal 1 gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura dell’80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze.

    La misura consiste nell’esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione di quelli dovuti all’Inail), nella misura dell’80%, relativamente agli autisti utilizzati nei trasporti internazionali per almeno 100 gg annui, con veicoli forniti di tachigrafo digitale. Fermo restando che le modalità di attuazione verranno decise più avanti, in questa sede evidenziamo che l’ammissione al beneficio avverrà fino ad esaurimento fondi (65,5 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate.

    A presto per la seconda parte dell’articolo con gli altri argomenti di interesse della nuova Legge di Stabilità 2016

    Fonte FAI

    Nuovi documenti di Regolarità Contributiva

    Sono ora disponibili al download il nuovi documenti di Regolarità Contributiva di Neosped Europa e N.N.T.
    Il Durc è l’attestazione ufficiale di assolvimento da parte delle imprese degli obblighi legislativi, fiscali, previdenziali e assistenziali nei confronti appunto di Inps, Inail e Casse Edili.

    Questi documenti sono ormai strumenti  indispensabili, creati per disincentivare il ricorso al lavoro sommerso, regolamentare il mercato del lavoro in quanto certifica il rispetto degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali da parte dell’Azienda.
    La nostra casa di spedizioni, sempre attenta alla trasparenza con il Cliente, Vi invita a visualizzare e scaricare i file in PDF alla seguente pagina :

     https://www.neosped.com/documentazione/

     

     

    Conftrasporto : Accertamento della regolarità contributiva delle imprese di autotrasporto

    Il Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori ha reso noto che, sul sito internet del portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), è stata attivata la funzione che consente, previa registrazione sul predetto portale, di verificare la regolarità contributiva dell’impresa di autotrasporto.

    Com’è noto, la verifica in esame è stata introdotta dalla Legge di Stabilità del 2015 (art.1, comma 248 della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 – vedi la nota Conftrasporto NOR15003 del 5 Gennaio u.s) e, se eseguita prima della stipulazione del contratto di trasporto, permette al committente di evitare la responsabilità in solido con il vettore circa l’adempimento, da parte di quest’ultimo, degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi legati alle prestazioni ricevute in vigenza del citato contratto.

    Per il corretto utilizzo della funzione, il MIT ha predisposto un manuale utente che è possibile prelevare in allegato a questa circolare. In ogni caso, occorre evidenziare i seguenti aspetti:

    • il committente interessato ad effettuare la consultazione, deve preventivamente registrarsi come “cittadino” sul portale dell’automobilista. Infatti, la registrazione come “impresa”, sorprendentemente, non permette l’utilizzo di questa funzione;
    • una volta completata la registrazione, e dopo aver inserito le credenziali (nome utente e password) negli appositi spazi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, nella colonna a sinistra occorre cliccare sulla funzione “accesso ai servizi” – “consultazione regolarità posizione albo”. A quel punto si apre una pagina dove vanno inseriti gli estremi dell’impresa da controllare (è sufficiente il codice fiscale per le persone fisiche e la partita iva per le società) e il motivo della visura (si può inserire, ad esempio, “verifica regolarità”), dopodiché si può salvare e consultare l’attestazione in formato pdf rilasciata dal sistema;
    • qualora il sistema abbia già acquisito dagli Enti competenti (Inps/Inail) la regolarità contributiva dell’impresa, nel paragrafo 2 dell’attestazione apparirà il seguente messaggio: “con riferimento alla regolarità contributiva la posizione dell’impresa indicata risulta regolare”;
    • occorre tuttavia evidenziare che, soprattutto in questa prima fase, è possibile che nella maggior parte delle consultazioni compaia il messaggio “Durc non disponibile”, oppure “in fase di verifica istruttoria” . Ciò in quanto è verosimile che la verifica presso l’Inps e l’Inail venga attivata grazie alla richiesta del committente per cui se, al momento della consultazione, altri soggetti:
      • non hanno già chiesto la verifica della regolarità per quell’impresa di autotrasporto, compare il messaggio “Durc non disponibile”;
      • hanno chiesto la verifica della regolarità ma sono ancora in corso le verifiche istruttorie dei predetti Enti (che possono durare fino ad un massimo di 30 gg), compare il messaggio “in fase di verifica istruttoria”.

    Calendario 2016 Divieti di Transito

    La Gazzetta Ufficiale numero 303 del 31 dicembre 2015 ha pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che fissa le date e le deroghe dei divieti di circolazione.

    L’annuale decreto diffuso dal Ministero dispone il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari dell’anno 2016 per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (anche se scarichi) che trasportano merci, veicoli eccezionali o con carichi eccezionali, veicoli che trasportano merci pericolose.

    I divieti non si applicano ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti precisati nel decreto come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l’autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve emessa dal Prefetto.

    Di seguito il collegamento al nostro Calendario dei Divieti di Transito 2016, di facile consultazione e stampabile.

    https://www.neosped.com/calendario-divieti/